Am cautat si am gasit legea care spune ca limita maxima este de
12.500 euri la purtator ...
Roma, 22 agosto 2006
Circolare n. 94/2006
Oggetto: Valute – Scambi internazionali – Comunicazioni da presentare
all’Ufficio Italiano Cambi.
Si ritiene utile rammentare gli adempimenti in materia valutaria a carico delle imprese
che operano con l’estero. Nonostante la liberalizzazione valutaria, il mercato
unico e l’Euro, sussistono infatti ancora obblighi di comunicazione nei confronti
dell’Ufficio Italiano Cambi finalizzati all’aggiornamento della bilancia dei pagamenti e
che devono essere osservati anche relativamente agli scambi intracomunitari.
In particolare i flussi monetari superiori a 12.500 euro che non transitano attraverso
canali bancari devono essere segnalati all’Ufficio Italiano Cambi mediante
un’apposita Comunicazione Valutaria Statistica (articolo 21 del DPR n.148/1988;
istruzioni UIC RV n.1998/1 del 27.2.1998 e successive integrazioni).
Si richiama l’attenzione sull’obbligo di segnalare anche i flussi (d’importo superiore a
12.500 euro) che non vengono materialmente versati o riscossi, come nel caso delle
regolazioni per compesazione eseguite frequentemente dalle imprese di spedizione
operanti con corrispondenti esteri (cd conti sociali).
Rientrano inoltre tra le operazioni da segnalare le importazioni, le esportazioni e gli
scambi intracomunitari che avvengono senza regolazioni monetarie (ad es. movimenti
di merci in conto lavorazione), ovvero con regolazioni posticipate di oltre 60
giorni rispetto alla data di sdoganamento, o nel caso di scambi intracomunitari rispetto
alla data di invio o di ricezione della merce.
La Comunicazione Valutaria Statistica deve essere inviata all’UIC entro il giorno 10
del mese successivo a quello dell’operazione cui si riferisce. Per operazioni omogenee,
cioè operazioni effettuate nello stesso mese solare dal medesimo operatore e
riconducibili alla medesima categoria (es. più compensazioni superiori a 12.500 euro
eseguite nello stesso mese con lo stesso corrispondente), può essere effettuata una
sola comunicazione riepilogativa.
La comunicazione può essere redatta su moduli cartacei e spedita per posta, oppure
può essere redatta tramite programma informatico fornito dallo stesso Ufficio Italiano
Cambi (disponibile sul sito
www.uic.it). Per l’omessa presentazione della comunicazione
è prevista la sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro (articolo 11 d.lgvo
n.322/1989).
Con l’occasione si rammenta che in base alle disposizioni sull’antiriciclaggio devono
essere segnalati all’Ufficio Italiano Cambi i trasferimenti di capitali al seguito superiori
a 12.500 euro. In particolare chi entra o esce dall’Italia portando con sè denaro
contante, titoli al portatore o nominativi, assegni o vaglia stranieri, superiori al predetto
importo di 12.500 euro deve effettuare un’apposita dichiarazione (d.lgvo
n.125/1997). La dichiarazione è dovuta anche quando il denaro, i titoli o i valori siano
spediti tramite plico postale. Nel caso di trasferimenti extracomunitari la dichiarazione
va presentata presso la dogana di transito. Nel caso di trasferimenti intracomunitari
la presentazione va effettuata presso una banca, o un ufficio postale, o
un ufficio doganale, o presso un comando della Guardia di Finanza, entro i due giorni
precedenti o successivi al trasferimento, rispettivamente nel caso di esportazione
o importazione
Sono esentati dalla dichiarazione gli assegni e i vaglia nazionali che rechino
l’intestazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Viceversa sono sempre
soggetti alla dichiarazione gli assegni e i vaglia stranieri.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di dichiarazione è prevista una sanzione
fino al 40 per cento della somma trasferita che eccede l’importo di 12.500 euro.
La mancata o la falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale
viene effettuato il trasferimento dei capitali è considerato reato e punito con la reclusione
da sei mesi ad un anno, oltre la multa da 516 a 5.160 euro.
http://www.confetra.com/it/primopiano/doc_html/Circolari_2006/circ094.pdf