http://www.aci.it/index.php?id=529Esportazione
Se si trasferisce definitivamente un veicolo all'estero, bisogna richiedere al P.R.A. la cessazione dalla circolazione (ossia radiazione) per esportazione (richiesta necessaria, tra l'altro, per eliminare l'obbligo in capo all'intestatario del pagamento della tassa automobilistica che permane fin quando il veicolo risulta iscritto al P.R.A.).
Come fare la pratica
La richiesta deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al P.R.A. Se non viene firmata davanti all'impiegato addetto alla ricezione della pratica, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.
La pratica deve essere presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista.
Può inoltre essere presentata all'estero tramite il Consolato d'Italia nel Paese in cui si esporta definitivamente il veicolo.
La documentazione da presentare è:
Certificato di Proprietà o Foglio Complementare;
Carta di circolazione;
Targhe
N.B. In caso di mancata riconsegna dei documenti o delle targhe, deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di furto sporta agli organi di Pubblica Sicurezza (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver reso denuncia, indicando data e luogo dove è stata presentata la denuncia) o l'eventuale dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.
Se il veicolo è esportato in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio Economico Europeo è necessario produrre al momento della nazionalizzazione in tali Paesi l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia (direttiva europea 1999/37/CE). Per questo motivo la carta di circolazione non verrà ritirata ma restituita, debitamente annullata e timbrata, all'interessato.
Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio Economico Europeo dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il certificato di proprietà perché la carta di circolazione è ritirata per legge dall'autorità estera.
Se la pratica è presentata dall'erede dell'intestatario del veicolo, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre presentare:
Se si tratta di discendente, ascendente o coniuge:
- copia del testamento e certificato di morte in carta semplice;
oppure
- dichiarazione sostitutiva della qualità di erede e certificato di morte in carta semplice;
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/00) contenente l'attestazione sia della qualità di erede che la data del decesso;
Se si tratta di persona diversa dalle precedenti
- copia del testamento e certificato di morte in carta semplice;
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/00) contenente l'attestazione della qualità di erede e certificato di morte in carta semplice.
N.B. La nota deve essere compilata con i dati della persona deceduta e con il suo codice fiscale.
Se la pratica è presentata dal proprietario non intestatario al P.R.A. del veicolo, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre presentare:
- titolo di acquisto del bene (scrittura privata con firma autenticata, atto pubblico o sentenza) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulti l'acquisto ed i motivi per cui non si è in possesso del titolo di acquisto.)
Tale dichiarazione deve contenere le generalità complete e la residenza del proprietario e i dati del veicolo.
N.B. Se il proprietario non ha acquistato il veicolo dall'intestatario al P.R.A. non è possibile sostituire il foglio complementare o il Certificato di Proprietà con la denuncia di furto o smarrimento dei documenti.
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
SOMME DOVUTE (IN ITALIA) PER ESPORTARE DEFINITIVAMENTE UN VEICOLO
Emolumenti ACI
7,44 euro
Imposta di bollo
29,24 euro (se si dispone del C.d.P.)
43,86 euro (se non si dispone del C.d.P.)
La pratica di cessazione della circolazione tramite le autorità consolari.
A partire dal 1° marzo 1998, è possibile radiare dal P.R.A. un veicolo esportato all'estero tramite Autorità Consolare, senza necessità di recarsi personalmente agli sportelli. La richiesta viene infatti trasmessa dal Consolato all'Ufficio Provinciale ACI del P.R.A. competente (quello dell'ultima Provincia di residenza in Italia dell'intestatario del veicolo). Insieme alla suddetta richiesta, presentata dall'intestatario o avente titolo identificato nei modi di legge, l'Autorità Consolare deve inviare al sopra indicato Ufficio ACI le targhe e i documenti (carta di circolazione e Foglio Complementare o Certificato di Proprietà), che, se non disponibili, potranno essere sostituiti o dall'attestazione dello Stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase di immatricolazione nel Paese straniero (con relativa traduzione in italiano) o da denuncia (in alternativa da dichiarazione di resa denuncia) di smarrimento sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza di quel Paese. Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio Economico Europeo dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il certificato di proprietà,poichè per legge la carta di circolazione è ritirata dall'Autorità estera. All'Ufficio Provinciale ACI competente vanno corrisposti i seguenti importi dovuti per l'imposta di bollo e gli emolumenti:
Euro 36,68 (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e
Euro 29,24 per imposta di bollo se l'intestatario dispone del C.d.P.);
Euro 51,30 (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e
Euro 43,86 per imposta di bollo se l'intestatario non dispone del C.d.P.);
Occorre inoltre aggiungere un rimborso per le spese postali dovute per l'invio, tramite posta prioritaria, del Certificato di Radiazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI competente; tali importi sono, al momento, pari a:
Euro 0,65 Euro per la Zona 1 (Europa, Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Jamahirya Libica, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia);
Euro 0,85 per la Zona 2 (altri Paesi dell'Africa, altri Paesi dell'Asia, Americhe);
Euro 1,00 per la Zona 3 (Oceania);
Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all'Ufficio Provinciale ACI di competenza (in base alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante dal Foglio Complementare o dal Certificato di Proprietà) o, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente (riportando come causale del versamento la dicitura "Italiani all'estero - Radiazione per esportazione", veicolo targato ......), le cui coordinate sono:
Banca Nazionale del Lavoro
Roma, Servizio Tesoreria, S. Nicola da Tolentino 67 (cap 00187)
Conto Corrente n. 212900
Codice ABI 01005
Codice CAB 03382
Codice SWIFT: BNLIITRR
Codice IBAN: IT52T0100503382000000212900.
Alla documentazione da inviare al P.R.A. va allegata copia della ricevuta del vaglia internazionale o del bonifico bancario. Il certificato di avvenuta radiazione sarà quindi inviato, per posta prioritaria all'indirizzo estero dell'intestatario del veicolo, se indicato, ovvero all'Autorità Consolare richiedente. Si ricorda che l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica si interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all'avvenuta annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo.