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Autor Subiect: Dlgs 206/2007: Attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE  (Citit de 4925 ori)
simona_02
Vizitator
« : 14-12-2007, 16:35:19 »

La semnalarea lui Radu, postez aici decretul 2006/2007:

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206     
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228

integral, aici: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07206dl.htm

Mãrturisesc cã nu l-am citit pe tot, da' am ochit câteva articole care se referã strict la asistente:

Capo IV
RICONOSCIMENTO SULLA BASE DEL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE

SEZIONE III
Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Art. 38.
Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale


1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. L'insegnamento teorico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;
e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

Art. 39.
Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale


1. Le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attivité esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

Art. 40.
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale


1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

....

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivité infermieristiche nei confronti del paziente.
(practic, reia directivele despre care am tot discutat pe-aici.)
« Ultima modificare: 14-12-2007, 16:41:11 de către simona_02 » Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #1 : 14-12-2007, 16:36:26 »

decretul se referã la toate profesiile medicale (ºi nu numai), aºa cã e de folos ºi medicilor etc. dupã o lecturã atentã Smiley
Memorat
laurela
Newbie

Mesaje: 3


« Răspunde #2 : 17-12-2007, 00:19:18 »

din nou sunt pomeniti cei 5 ani lucrati consecutiv in urmatorii 7 ani de la obtinerea diplomei... Sad
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #3 : 17-12-2007, 06:51:14 »

evident cã sunt pomeniþi cei 5 ani (altfel spus, recunoaºterea diplomei în baza "drepturilor dobândite"), atâta vreme cât directivele europene sunt cât se poate de limpezi în privinþa asta. De prin mai-iunie tot postez aici ºi tot discutãm despre chestia asta cu vechimea, nu ºtiu ce-i aºa de mirare.
Memorat
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