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Autor Subiect: recunoastere profesionala: DIRECTIVELE EUROPENE IN MATERIE  (Citit de 22917 ori)
simona_02
Vizitator
« : 02-07-2007, 14:53:02 »

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_255/l_25520050930it00220142.pdf
- asta se refera la cele 4600 de ore de teorie + practica:

"La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito
parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente."

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_363/l_36320061220it01410237.pdf
- la pagina 64 a documentului veti gasi chestia asta, care da de inteles ca cine a terminat scoala postliceala isi poate echivala meseria de asistent medical generalist, in UE, doar daca are 5 ani de experienta in ultimii 7 ani:

"32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
a) Dopo l'articolo 23 è inserito l'articolo seguente:
[...]
b) Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 33 bis
Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le
seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. (diritti acquisiti, asta inseamna drepturi obtinute ca urmare a x ani de practica. am gasit intr-un document UE, nu mai stiu care)
Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati
o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione
non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, ogni Stato membro riconosce il titolo di
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (Certificat de competenþe profesionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una ºcoalã postlicealã come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato.
Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione
e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente"


Mai sunt si alte directive, cele de dinainte de 2005, dar se presupune ca directiva 2005/36/CE le include pe toate. Cu toate astea, am vazut certificat de conformitate care face referire la directiva din 1977, nu la cea din 2005.
« Ultima modificare: 02-07-2007, 15:01:02 de către simona_02 » Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #1 : 03-07-2007, 07:56:52 »

presupun ca sunt conforme. ca doara scrie "conform cu directiva x". numa' ca nu-nteleg logica ministerului - de ce directiva x si nu direct directiva 2005/36. oricum, mi se pare ca directiva din 77 e prima care reglementeaza chestiile astea.
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #2 : 03-07-2007, 13:12:31 »

iaca si cele 2 directive din 1977.

am auzit azi vesti proaste. ca ministerul nu elibereaza nici un fel de certificat pentru asistentii cu scoala postliceala, ceea ce mie mi se pare un abuz. studiez acuma directivele astea, si daca imi vine vreo idee, va anunt.

(cel mai important ar fi ca in momentul in care faceti cererea, sa cereti expres certificat de conformitate cu directiva x din anul y. sau daca raspunsul primit este negativ, faceti contestatie, in care faceti referire la directivx din anul y, art. z. si neaparat, cereti raspuns SCRIS de la min sanatatii, chiar daca e negativ. am vorbit azi cu o doamna pe are dupa 2 luni au ushuit-o cu o chestie de genul "nu va dam certificat, ca studiile nu-s conforme bla bla". nimic scris, nimic la mana in baza caruia sa faci contestatie.)
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #3 : 03-07-2007, 13:19:57 »

am copiat partial:

Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1977
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

CAPITOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1 . La presente direttiva si applica alle attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale .
2 . Ai sensi della presente direttiva , per « attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale » si intendono le attività esercitate con i seguenti titoli professionali ;
in Italia :
Infermiere professionale ;
(aici prin directiva 2006/100 se adauga: “asistent medical generalist”)[/b]

CAPITOLO II
DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI INFERMIERE RESPONSABILE DELL ' ASSISTENZA GENERALE
Articolo 2
Ogni Stato membro riconosce i diplomi , i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all ' articolo 1 della direttiva 77/453/CEE ed enunciati all ' articolo 3 , attribuendo loro , sul proprio territorio , lo stesso effetto dei diplomi , certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l ' accesso alle attività non salariate dell ' infermiere responsabile dell ' assistenza generale ed al loro esercizio .
...........
CAPITOLO III
DIRITTI ACQUISITI
Articolo 4
Ogni Stato membro riconosce , come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi , certificati ed altri titoli non rispondono all ' insieme delle esigenze minime di formazione previste all ' articolo 1 della direttiva 77/453/CEE , i diplomi , i certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale rilasciati da tali Stati membri prima dell ' applicazione della direttiva 77/453/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell ' attestato .
Tali attività devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione , dell ' organizzazione e della prestazione dell ' assistenza infermieristica al paziente .



Aici e vorba de drepturi dobandite ca urmare a 3 ani de practica efectiva in ultimii 5 ani. directiva 100 din 2006 vorbeste, pentru romanii cu scoala postliceala, de 5 ani de practica efectiva in ultimii 7 ani.

urmeaza si directiva 77/453 cu cerintele de formare.
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #4 : 03-07-2007, 13:46:44 »

Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/1977 pag. 0008 - 0010
.......
considerando che , per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , come prescritto dalla direttiva 77/452/CEE ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;
considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ;
considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale degli infermieri responsabili dell ' assistenza generale ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzione infermieri che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione nella Comunità di coloro che esercitano una professione , appare necessario estendere all ' infermiere salariato l ' applicazione della presente direttiva ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Gli Stati membri , subordinano il rilascio dei diplomi , certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , di cui all ' articolo 3 della direttiva 77/452/CEE , al superamento di un acquisito nel corso della sua formazione ;
a ) un ' adeguata conoscenza delle scienze che stanno alla base dell ' assistenza infermieristica di carattere generale , compresa una sufficiente conoscenza dell ' organismo , delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate , nonchù delle relazioni esistenti fra lo stato di salute e l ' ambiente fisico e sociale dell ' essere umano ;
b ) una sufficiente conoscenza della natura e dell ' etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l ' assistenza infermieristica ;
c ) un ' adeguata esperienza clinica ; questa , da scegliersi per il suo valore formativo , deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l ' attrezzatura siano adeguati all ' assistenza infermieristica dei pazienti ;
d ) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un ' esperienza di collaborazione con tale personale ;
e ) un ' esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un ' attività nel settore sanitario .
2 . La formazione di cui al paragrafo 1 comporta almeno :
a ) una formazione scolastica generale di dieci anni sancita da un diploma , certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame di amministrazione di livello equivalente alle scuole professionali per infermieri ;
b ) una formazione specifica professionale a tempo pieno che verta obbligatoriamente sulle materie del programma di studio allegato alla presente direttiva , comprendente 3 anni di studio o 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico .
3 . Gli Stati membri provvedono affinchù l ' istituzione incaricata della formazione degli infermieri sia responsabile del coordinamento tra la teorica e la pratica per l ' insieme del programma di studio .
L ' insegnamento teorico e tecnico di cui alla parte A dell ' allegato e l ' insegnamento infermieristico clinico di cui alla parte B dell ' allegato debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato , allo scopo di consentire un apprendimento adeguato delle nozioni teoriche e pratiche elencate al paragrafo 1 .
L ' insegnamento infermieristico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario , compresi i centri di assistenza infermieristica a domicilio , riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti . Nel corso di tale formazione i candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione solo nei limiti in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione . Essi vengono iniziati alle responsabilità inerenti all ' assistenza infermieristica .
4 . Al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva il Consiglio decide , previo esame della situazione e su proposta della Commissione , se le disposizioni del paragrafo 3 sulla ripartizione ponderata tra l ' insegnamento teorico e tecnico e l ' insegnamento infermieristico clinico debbano o non subire modifiche .
5 . Gli Stati membri possono accordare dispense parziali a persone che abbiano acquisito una parte della formazione di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , nel contesto di altre formazioni di livello almeno equivalente .
Articolo 2
Nonostante le disposizioni dell ' articolo 1 , gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo ridotto , a condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti .
La durata complessiva della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore alla durata della formazione a tempo pieno . Il livello della formazione non può essere compromesso per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto .
Articolo 3
La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , esercitano o eserciteranno , in qualità di salariati , una delle attività di cui all ' articolo 1 della direttiva 77/452/CEE .
Articolo 4
1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 5
Qualora , nell ' applicazione della presente direttiva , uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE ( 5 ) , modificata dalla decisione 77/455/CEE ( 6 ) .
Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate .
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1977 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . SILKIN
( 1 ) GU n . C 65 del 5 . 6 . 1970 , pag . 12 .
( 2 ) GU n . C 108 del 26 . 8 . 1970 , pag . 23 .
( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .
( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .
( 5 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 19 .
( 6 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO
PROGRAMMA DI STUDIO PER GLI INFERMIERI RESPONSABILI DELL ' ASSISTENZA GENERALE
Il programma di studio per il conseguimento del diploma , certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell ' assistenza generale comprende le seguenti due parti :
A . Insegnamento teorico e tecnico
a ) Assistenza infermieristica :
orientamento ed etica professionali ;
principi generali dell ' assistenza sanitaria e infermieristica ;
principi dell ' assistenza infermieristica in materia di :
- medicina generale e specializzazioni mediche ,
- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche ,
- puericultura e pediatria ,
- igiene e assistenza alla madre e al neonato ,
- igiene mentale e psichiatria ,
- assistenza alle persone anziane e geriatria .
b ) Materie fondamentali :
anatomia e fisiologica ;
patologia ;
batteriologia , virologia e parassitologia ;
biosifisica , biochimica e radiologia ;
dietetica ;
igiene :
- profilassi ,
- educazione sanitaria ;
farmacologia .
c ) Scienze sociali :
sociologia ;
psicologia ;
principi di amministrazione ;
principi di insegnamento ;
legislazioni sociale e sanitaria ;
aspetti giuridici della professione .
B . Insegnamento infermieristico clinico
Assistenza infermieristica in materia di :
- medicina generale e specializzazioni mediche ,
- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche ,
- assistenza al bambino e pediatria ;
- igiene e assistenza alla madre e al neonato ;
- igiene mentale e psichiatria ;
- assistenza alle persone anziane e geriatria ;
- assistenza a domicilio .


Va recomand sa confruntati planul de invatamant cu programa de mai sus.
Iar cand mergeti la minister sa cereti certificat de conformitate, specificati clar: va rog sa imi eliberati certificat de conformitate cu directiva 77/453/CEE, 2005/36/CE etc. iar daca raspunsul e negativ, cum am mai spus, sa fie neaparat scris, ca sa poata fi contestat.

Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #5 : 03-07-2007, 14:41:55 »

ºi iaca ce cere directiva 2005/36/CE pentru formarea profesionalã a asistenþilor generaliºti:

V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale
5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale
Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti
due parti:
A. Insegnamento teorico
a. Assistenza infermieristica:
— Orientamento ed etica professionali
— Principi generali dell'assistenza sanitaria
e infermieristica
— Principi dell'assistenza infermieristica
in materia di:
— medicina generale e specializzazioni
mediche
— chirurgia generale e specializzazioni
chirurgiche
— puericultura e pediatria
— igiene assistenza alla madre e al
neonato
— igiene mentale e psichiatria
— assistenza alle persone anziane e
geriatria
b. Materie fondamentali:
— Anatomia e fisiologia
— Patologia
— Batteriologia, virologia e parassitologia
— Biofisica, biochimica e radiologia
— Dietetica
— Igiene:
— Profilassi
— educazione sanitaria
— Farmacologia
c. Scienze sociali:
— Sociologia
— Psicologia
— Principi di amministrazione
— Principi di insegnamento
— Legislazioni sociale e sanitaria
— Aspetti giuridici della professione
B. Insegnamento clinico
— Assistenza infermieristica in materia di:
— medicina generale e specializzazioni mediche
— chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
— puericultura e pediatria
— igiene assistenza alla madre e al neonato
— igiene mentale e psichiatria
— assistenza alle persone anziane e geriatria
— assistenza a domicilio
L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione
adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.
30.9.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/111

(pagina 90 din documentul .pdf, sau pagina 111 din gazzetta ufficiale no 255).

cum ziceam, confruntaþi planul de învãþãmânt cu chestia de mai sus.

dupã mine, dacã primiþi rãspuns negativ la cererea de certificat de conformitate (ºi, din nou, cereþi rãspuns scris), trebuie sã faceþi contestaþie, cerând sã vi se explice temeiul legal al rãspunsului negativ.
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #6 : 03-07-2007, 15:03:38 »

ok... hai sã vã esplic de ce cred cã-s probleme cu certificatele de conformitate.

am tot studiat problema ºi mi-am tot bãtut capul, º-am ajuns la concluzia urmãtoare:

directiva 2005/36 se referã la formare profesionalã (ºcoala fãcutã, materii, etc) ºi la titlurile profesionale admise pentru recunoaºtere. din respectiva directivã lipsesc, evident, titlurile din Bulgaria ºi România, cã încã nu eram membri UE.

directiva 2006/100/CE adaugã, pentru România, titlul de "asistent medical generalist":

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 si aggiunge:
"in Bulgaria:
"Медицинска сестра";
in Romania:
"asistent medical generalist"
care se referã strict la meseria de asistent, nu la diploma eliberatã.

(practic, directiva 2005/36/CE nu a fost completatã cu titlurile profesionale / diplomele de asistent medical generalist eliberate în România)
cred cã de aici vine toatã problema. numele diplomelor româneºti nu apar în nici o directivã, prin urmare diplomele respective nu-s conforme cu directiva. de ce se întâmplã treaba asta? pentru cã cineva din guvern a omis sã cearã în mod expres introducerea în directive a diplomelor româneºti de AMG.

directiva 2006/100 continuã ºi spune cã pentru România se aplicã doar chestia cu drepturile dobândite (acquired rights /  diritti acquisiti) pentru AMG români care au "certificat de competenþe profesionale de asistent medical generalist" eliberat de o ºcoalã postlicealã. (drepturi dobândite, adicã 5 ani de practicã în ultimii 7 ani.)
deci pentru AMG români nu se poate vorbi de recunoaºtere automatã a profesiei în UE.

prin urmare, conform directivei 2006/100, singurii AMG români care au o ºansã sã obþinã recunoaºterea în UE sunt AMG cu certificat de competenþe profesionale de la ºcoalã postlicealã, plus 5 ani de experienþã în ultimii 7 ani. toþi ceilalþi sunt excluºi din start. inclusiv cei cu colegii.
asta e concluzia la care am ajuns eu, studiind directivele. ºi explicã în bunã parte de ce nu se mai dau certificate de conformitate.

citeam pe site-ul oamr.ro cã ministerul ar fi cerut la UE introducerea în liste ºi a diplomelor de AMG eliberate în Ro. aºa o fi. dar mai va pânã sã se legifereze chestia asta. aºa cã deocamdatã viitorul, aºa cum îl vãd eu, e sumbru.

dacã voi aþi citit directivele ºi aveþi alte concluzii, daþi-mi de veste. m-aº bucura sã descopãr cã n-am dreptate.
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tchi
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« Răspunde #7 : 03-07-2007, 20:52:55 »

  Simona, eu din cate am citit, in directiva 100 sunt reglementate dir.77/452 si 77/453 si nu cred ca vor fi probleme la ministerul Italian sau, cel putin asa imi doresc. Insa una e ce ne dorim noi.... si alta e ce vor ei. Important este, cum ai spus si tu e o mare bulibaseala si nu mi se pare corect sa fim ingraditi. Pana sa devenim membrii,  se putea lucra (cei drept cu mai multe acte si cu mai multa bataie de cap) iar acum nu Shocked
Memorat
simona_02
Vizitator
« Răspunde #8 : 04-07-2007, 08:30:10 »

din pacate, tchi, in directiva 2006/100/CE se vorbeste numai de diplomele de AMG cu studii universitare de scurta / lunga durata. AMG cu postliceala sunt exclusi si li se aplica doar chestia cu drepturile dobandite / diritti acquisiti / acquired dights, adica desi diploma nu e conforma (si din cauza pentru postliceale nu se da certificate de conformitate), ea poate fi recunoscuta cu conditia celor 5 ani vechime in ultimii 7.
asta e ce am inteles eu din directiva 2006/100/CE. da' o s-o recitesc Grin
Memorat
tchi
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« Răspunde #9 : 05-07-2007, 10:46:59 »

  Simo, am citit undeva in directiva 100 si despre scoli post liceale (parca dub forma de certificate de competente).  Hai sa speram ca nu e............  dracul asa de negru  Smiley
si ca intr-un final totul va fi bine.
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simona_02
Vizitator
« Răspunde #10 : 05-07-2007, 10:54:54 »

partea referitoare la certificatul de competenþe de la ºcoala postlicealã din directiva 2006/100/CE am postat-o în primul mesaj, mai sus.
copiez aici:

«Articolo 33 bis
Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le
seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti
. (diritti acquisiti, asta inseamna drepturi obtinute ca urmare a x ani de practica. am gasit intr-un document UE, nu mai stiu care)
Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati
o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione
non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, ogni Stato membro riconosce il titolo di
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (Certificat de competenþe profesionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una ºcoalã postlicealã come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno CINQUE anni CONSECUTIVI nei SETTE anni precedenti la data di rilascio dell'attestato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione
e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente"

eu de aici înþeleg cã ministerul italian, de exemplu, va lua în calcul vechimea de 5 ani, atunci când va analiza dosarul unui AMG cu ºcoalã postlicealã ºi certificat de competenþe profesionale.
asta e interpretarea mea. dacã altcineva interpreteazã altfel, feel free sã posteze interpretarea aici Smiley
Memorat
tchi
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« Răspunde #11 : 06-07-2007, 14:48:20 »

 OK, sunt deacord cu tine, dar daca intrunesc conditia  cu 5 ani consecutivi din ultimii 7, ce ar trebui sa le elibereze? Adeverinte sau certificate? Eu cred ca daca intrunesc conditiile impuse, trebuie sa le dea CERTIFICAT. Cunosc pe cineva care intruneste conditiile si sunt foarte curioasa ce o sa-i elibereze. Pana atunci, (eu cu ea) ne sfatuim si citim directive, ca prietena mea sa aibe toate temele facute atunci cand se va duce sa infrunte sistemul.
Memorat
pippus
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« Răspunde #12 : 06-07-2007, 15:42:13 »

am recuperat-o din forumu vechi, tot de la simo_02 citire , nu stiu daca e utila

http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=101&menu=riconoscimento
Memorat

RamonaCosmina
Vizitator
« Răspunde #13 : 18-07-2007, 13:33:18 »

Dragii mei,
va bateti prea mult capul cu certificatul  de conformitate cand cei de ministerul sanatatii de la Roma habar nu au de existenta acestui certificat
Memorat
RamonaCosmina
Vizitator
« Răspunde #14 : 18-07-2007, 13:42:00 »

eu sunt in posesia unui astfel de certificat, l-am obtinut la inceputul lunii martie, ele se elibereaza inca din 15 ian.........nu stiu cat va pot ajuta aceste certificate pe cei cu titlul AMG obtinut in urma unei scoli postliceale sanitare, dar cert este si va spun ca in Italia in momentul de fata au prioritate spre angajare AMG care au absolvit Facultatea de asistenti medicali, in cazul romanilor a celor care au absolvit Universitatea . Pentru mai multe lamuriri de ce nu sunati la Ministerul Sanatatii de la Roma, ei sunt singurii in masura sa va dea informatii concrete.
Memorat
Pagini: [1] 2 3 ... 11   In sus
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