http://www.cimea.it/portal/template/viewTemplate?templateId=zhy7fdsba16_layout_ovu6u7leq1.psmlRICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI ESTEREIn Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate".
* Professioni regolamentateSono quelle il cui esercizio e' regolato dalla legislazione nazionale.
La legge stabilisce sia il titolo di studio per la preparazione teorica indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata; si può trattare di un unico titolo o di un insieme di qualifiche grazie a cui la persona ha acquisito la formazione e le competenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento dell’attivita' professionale.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (e' il cosiddetto riconoscimento professionale), applicando:
- alle qualifiche di provenienza Ue in possesso di cittadini Ue, la legislazione comunitaria; si tratta delle direttive CE, quelle dette di settore (architetti, avvocati, dentisti, farmacisti, infermieri, medici, ostetriche; veterinari) che prevedono il riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali l’autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato); entro i prossimi due anni tali direttive saranno tutte sostituite da un’unica norma, la Dir. 2005/36/CE, approvata di recente;
- alle qualifiche di provenienza non-Ue in possesso di cittadini non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.
* Professioni non-regolamentateSono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Di conseguenza si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che stranieri; chi e' in possesso di un titolo estero non ha necessita' di ottenerne il riconoscimento legale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
In Italia NON sono regolamentate professioni quali quelle della pubblicita', della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali [per es. arredatore, attore, ballerino/a (danza classica, moderna), cantante (lirico, musica leggera, musica sacra), compositore, direttore d’orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, direttore d’orchestra, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.], della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.
Leggi le domande che seguono: diamo risposta a quei casi concreti che ci sono stati sottoposti con maggiore frequenza
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